Responsabilità del medico di struttura sanitaria

Il dibattito intorno alla ripartizione della responsabilità tra medico e struttura sanitaria si è acceso negli ultimi anni, anche grazie all’emanazione della Legge Gelli – Bianco.

L’esercizio dell’attività medica pone una grande varietà di problemi giuridici che sono oggetto di studio della giurisprudenza. A tal proposito, uno degli aspetti più discussi nel corso degli anni, riguarda la natura della responsabilità del medico nei confronti del paziente e come questa responsabilità si attribuisca alla struttura sanitaria (dove sono state erogate le cure) o ai medici che hanno prestato la loro attività .

Prima di addentrarci alla soluzione del problema, è importante considerare che l’obbligazione di un sanitario nei confronti del paziente può derivare da due fattori principali.

1)   Il paziente si rivolge direttamente ad un medico di fiducia che opera per conto proprio, cioè come libero professionista in un proprio studio: nel caso in cui il sanitario non adempia o commetta un errore, non vi sono dubbi che sia quest’ultimo a rispondere direttamente dei danni causati al proprio paziente, sia in caso di colpa lieve che di colpa grave.

2)   Il paziente si rivolge ad un medico che opera all’interno  di una struttura sanitaria, che sia pubblica o privata. In caso in cui sorgessero problematiche, il sanitario non avrebbe alcun obbligo diretto nei confronti del paziente, ma grazie al contratto di lavoro subordinato stipulato con l’ente ospedaliero, sarebbe l’ente ospedaliero a doversi fare carico in prima battuta della gestione del contenzioso. E’ importante sottolineare che non rileva, ai fini della responsabilità, il tipo di contratto che lega medico e struttura. Specializzandi, dipendenti, collaboratori a partita iva: in tutti questi casi, purché le cure siano state prestate all’interno o “per conto” di una struttura sanitaria, pubblica o privata, è la struttura in prima battuta che instaura un rapporto “contrattuale” con il paziente. Se si tratta di struttura pubblica si parla di rapporto di “spedalità”.

Responsabilità contrattuale o extracontrattuale

Parlando genericamente di responsabilità medica, è facile individuare quelle che sono due figure ben distinte l’una dall’altra: quella contrattuale e quella extracontrattuale.

Si parla di responsabilità contrattuale in seguito all’inadempimento di un’obbligazione preesistente (art. 1218 Codice Civile). In questo caso, la parte di un contratto che non esegua nel modo corretto la prestazione dovuta è, infatti, obbligata a risarcire il danno causato e patito dall’altra parte, anche se il fatto non costituisce un illecito.

In altre parole, se un paziente si rivolge ad un medico che riceve nel proprio studio e, a fronte del pagamento di una parcella al professionista, il paziente riceve della cure, ci troviamo di fronte ad un caso inequivocabile di responsabilità contrattuale. In questo caso, se il debitore (ad esempio un medico) non esegue esattamente la prestazione dovuta, il medico è tenuto al risarcimento del danno in base alle norme che regolano la responsabilità contrattuale , a meno che non si provi che l’inosservanza sia dovuta ad una impossibilità della prestazione per cause a lui non imputabili.

La responsabilità extracontrattuale (da ricercare nell’art. 2043 del Codice Civile) si ha nel caso in cui un soggetto cagioni ad altrui un danno ingiusto, senza che tra i due ci sia un contratto, implicito o esplicito. Leggendo la norma in questione possiamo infatti notare che: “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

A differenza di quanto avviene nella responsabilità contrattuale, quella extracontrattuale non prevede alcun obbligo o rapporto vincolante tra le parti in questione, ma nasce dal fatto illecito compiuto dal danneggiante nei confronti del danneggiato.

Nel contesto della responsabilità medica, esempi di responsabilità extracontrattuale sono i danni provocati da un medico che opera all’interno di una Struttura sanitaria, laddove il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il paziente e la Struttura. La responsabilità extracontrattuale in capo al medico è pertanto esclusa quando tra medico e paziente sia stato concluso un vero e proprio contratto (cd di prestazione d’opera professionale): cioè quando il medico viene pagato direttamente dal paziente.

E’ proprio per questo che i medici che operano a qualsiasi titolo esclusivamente all’interno di una struttura sanitaria, devono stipulare semplicemente un’assicurazione di colpa grave medici, senza preoccuparsi di stipulare una più completa rc professionale che copre anche in caso di responsabilità contrattuale .